Art6 si richiama all’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
L’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo riporta le norme del giusto processo. Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione, l’articolo 19 ha istituito la Corte europea dei Diritti dell’Uomo. L’articolo 32 specifica che alla Corte di Strasburgo compete l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione.
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è stata introdotta in Italia con la Legge 4 agosto 1955, n. 848. Le norme che essa contiene, quindi, fanno parte della legislazione italiana piuttosto che di una mera convenzione; avvocati e magistrati, tuttavia, sembrano ignorare questa circostanza.
È, dunque, in dubbio se la Legge 4 agosto 1955, n. 848, serva più per aggiungere un grado ai processi, ovvero quello della corte di Strasburgo, ed ingenerare nelle parti l’illusione del giusto processo, a vantaggio delle parcelle professionali, oppure rappresenti davvero il diritto ad un processo equo.
Art6 si adopera affinché il comportamento illegittimo di avvocati e magistrati, dovuto principalmente ad incompetenza tecnico-giuridica, con particolare riferimento alla conoscenza della Legge 4 agosto 1955, n. 848, sia esposto all’esterno delle aule di giustizia.
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