L’assenza del diritto di accesso ai tribunali e alle corti italiane
 
La corte di Strasburgo ha stabilito che il diritto di accesso a tribunali e corti rappresenta un elemento intrinseco all’articolo 6 della Convenzione: ogni persona, infatti, ha diritto a che la sua causa sia esaminata.
 
Secondo l’articolo 82, comma 2°, del codice di procedura civile italiano, tuttavia, le parti non possono stare in giudizio, sebbene l’articolo 24 della Costituzione italiana, formata dall’assemblea costituente eletta a seguito di un referendum popolare, prevede che tutti possono agire in giudizio.
 
Per alcuni individui, operanti sotto la maschera della corte costituzionale italiana, l’articolo 82 del codice di procedura civile rispetta le disposizioni contenute nell’articolo 24 della Costituzione. La Corte di Strasburgo ha, invece, specificato che la possibilità di comparire nei giudizi penali e civili di persona, anche in assenza di rappresentanza legale, soddisfa i requisiti dell’articolo 6 della Legge 4 agosto 1955, n. 848, salvo che la parte non avanzi espressa richiesta di detto ausilio.
 
L’articolo 82, comma 3°, del codice di procedura civile, stabilisce che davanti al tribunale, alla corte d'appello e a quella di cassazione le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore abilitato o di un avvocato, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti. Come visto, l’articolo 6 della Legge 4 agosto 1955, n. 848, altrimenti dispone.
 
Tuttavia, le difficoltà emerse in occasione degli esami per l’accesso sia all’ordine dei causidici, che a quello giudiziario, si sono riversate nella corte costituzionale composta, invero, da dette categorie. La corte in questione, infatti, ha trascurato l’eccezione sopra citata, stabilendo che il diritto di difesa contenuto nell’articolo 24 della Costituzione dovrebbe essere inteso come potestà effettiva dell'assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo. Chiunque possegga una elementare capacità di lettura si rende conto che questo concetto è assente nell’articolo 24 della Costituzione.
 
Il Consiglio d'Europa, tra l’altro, ha precisato che la tesi in base alla quale una parte dovrebbe essere rappresentata da un avvocato al fine di difendere il proprio caso va rigettata, per il semplice fatto che ciò limiterebbe il diritto di ricorso alla giustizia. La nomina di un avvocato, ha aggiunto la corte di Strasburgo, non assicura la rappresentanza legale effettiva.
 
Il comma 1 del predetto articolo 6 va poi considerato in combinato con l’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale prevede che ogni persona ha la facoltà, non l’obbligo, di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Questa circostanza potrebbe porre in maggiore difficoltà avvocati e magistrati a causa della nuova legge sulla loro responsabilità nelle funzioni giudiziarie, la quale offre maggiore enfasi alla violazione del diritto europeo. L’articolo 6, paragrafo 1, della versione consolidata del Trattato dell’Unione Europea stabilisce infatti il riconoscimento, da parte dell'Unione, dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali suddetta, la quale ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ne consegue, per sfortuna di avvocati e magistrati, che la Carta dei diritti fondamentali è direttamente applicabile alla legislazione interna. Visto l’articolo 86 del codice di procedura civile, la parte ha, dunque, la qualità necessaria per esercitare personalmente l'ufficio di difensore e può stare in giudizio senza il ministero di un avvocato.
Benvenuti sul sito di Art6
© Art6 tutti i diritti riservati